- Onlus

Associazione AQUILA

Famiglie per l'Affido

Statuto

"ASSOCIAZIONE AQUILA FAMIGLIE AFFIDATARIE CASA DELLA TENEREZZA - ONLUS"

 STATUTO SOCIALE

Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione è denominata "Associazione Aquila Famiglie Affidatarie Casa della Tenerezza" - Onlus  - più brevemente "Associazione Aquila - Onlus" eha sede in Perugia, Via Porsenna n.13, e potrà istituire sedi secondarie per adempiere alle sue finalità.

Nell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'associazione dovrà utilizzare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Articolo 2

NATURA E FINALITÀ

2.1. L'Associazione intende svolgere un'attività di accoglienza e di sostegno dei minori e un servizio di utilità sociale in favore di quelle famiglie che si trovano in difficoltà a provvedere da sole alla tutela e alla crescita dei loro figli.

2.2. L'Associazione si impegna ad operare in conformità ai principi della Costituzione Italiana e alla Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia.

2.3. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10,  comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

2.4. L'Associazione è guidata da laici e ha una propria autonomia organizzativa, deliberativa, economica e gestionale in base a quanto stabilito nel presente Statuto e in relazione agli organi legittimamente eletti secondo quanto disposto all'articolo 6 e seguenti dello stesso Statuto.

2.5. L'Associazione, pur rimanendo laica nella sua forma istituzionale, sceglie di trovare la sua sorgente ispiratrice nei valori del Vangelo e intende mantenere un legame di comunione spirituale con il "Centro Familiare Casa della Tenerezza" di Perugia.

2.6. Gli scopi che l'Associazione si propone sono:

a) collaborare attivamente con i Servizi sociali ed Enti che si occupano di minori in difficoltà, nello spirito di sussidiarietà;

b) promuovere l'accoglienza di bambini/e, ragazzi/e in affido temporaneo, sia nella forma diurna sia in quella residenziale, in conformità alle normative di legge in atto;

c) promuovere la nascita ed il sostegno di case-famiglia per l'affido, in conformità alle normative di legge in atto;

d) promuovere forme di aiuto reciproco tra le famiglie affidatarie e di assistenza momentanea a coppie e genitori in difficoltà relazionale o affettiva, offrendo un sostegno temporaneo ai loro figli e ai genitori stessi;

e) informare, sensibilizzare, preparare i soggetti interessati all'affido;

f) difendere il diritto dei minori alla tenerezza e promuovere una cultura dell'accoglienza e della solidarietà.

2.7. Al fine di poter perseguire i suoi scopi, nelle forme e nei modi più adeguati, l'Associazione si impegna, ad organizzare:

- tempi e occasioni specifiche di formazione per i suoi soci;

- tempi di formazione per coloro che richiedono di diventarne soci o di conoscere l'Associazione;

- incontri e seminari di studio sulla problematica dell'affido, affrontandone i diversi profili: psico-pedagogico, sociale, giuridico, spirituale, culturale.

2.8. In ordine alla realizzazione delle sue finalità, l'Associazione si riserva il diritto di collegarsi con altre Associazioni che prevedono scopi analoghi.

Articolo 3

SOGGETTI E DURATA

3.1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che non perseguono scopo lucrativo e che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano a realizzarle.

Chi intende aderire all'associazione deve presentare domanda scritta contenente le proprie generalità, la denominazione della persona giuridica rappresentata, il domicilio o la sede, e l'attività che si propone di svolgere all'interno dell'associazione.

l'Associazione riunisce nuclei familiari, singole persone, nonché "case-famiglia", che intendano aderire ai principi e alle finalità indicate all'art. 2.

3.2. L'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni spontanee, familiari e personali, dei suoi soci e di volontari, svolte senza fini di lucro nei confronti dell'associazione, e potrà ricorrere a collaborazioni e prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti richiesti per un migliore funzionamento delle sue attività.

Gli aderenti hanno diritto solo ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità e nei limiti stabiliti nel regolamento interno.

3.3. Il ricorso a competenze straordinarie dovrà essere deliberato, di volta in volta, dal Consiglio direttivo.

3.4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4

SOCI

4.1. Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

4.2. Diventano soci coloro che sono ammessi dal Consiglio direttivo, dopo un congruo periodo di formazione che ne attesti la competenza e la disponibilità a condividere gli scopi dell'Associazione.

4.3. Al momento dell'iscrizione e all'inizio di ogni anno sociale, ogni socio versa una quota statutaria a titolo di contribuito gratuito per le spese dell'Associazione e il suo sviluppo, e sottoscrive una liberatoria per quanto versato.

4.4. Nel caso di mancato versamento della quota statutaria volontaria, a meno  di casi particolari riconosciuti dal Consiglio direttivo, il socio perde il diritto di voto in assemblea e il diritto ad essere eletto negli organi dell'Associazione.

4.5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato ed in nessun caso può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di ognuno al recesso.

4.6. Tutti i soci hanno eguali diritti e eguali doveri. In particolare, tutti si impegnano al mutuo aiuto e ad una collaborazione attiva, in rapporto alle proprie competenze e agli scopi dell'Associazione.

4.7. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative e alle attività dell'Associazione; in nessun caso, né a causa dello scioglimento della Associazione, né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione, si potrà richiedere remunerazione per l'attività svolta.

Articolo 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1. La qualifica di socio si perde per morte, recesso o per esclusione motivata da parte del Consiglio direttivo.

5.2. I soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente.

Articolo 7

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

7.2. Ogni socio esprime un voto. Sono legittimati a partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa prevista dallo Statuto.

7.3. Le decisioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci.

7.4. L'Assemblea delibera:

- sull'approvazione e sulle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;

- sulla nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- sull'eventuale destinazione degli utili di gestione con i limiti e le modalità di cui all'art. 4-quinquies, lettera a) del D.Lgs. 460/1997;

- sull'utilizzazione del patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento della stessa, con i limiti e le modalità di cui all'art. 4-quinquies, lettera b) del D.Lgs. 460/1997;

- sulle direttive generali per la realizzazione delle finalità dell'Associazione;

- sull'eventuale collegamento con altre associazioni avente scopo analogo.

7.5. L'Assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria. le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione (o in sua assenza dal Vice-Presidente, se nominato), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente ad actum; allo stesso modo, in caso di assenza del Segretario, l'Assemblea nomina un Segretario.

7.6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del Bilancio consuntivo e per quello preventivo. È convocata quando ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati o un terzo dei consiglieri.

7.7. La convocazione ad opera del Consiglio Direttivo avviene mediante affissione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno nella sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima del giorno stabilito. La delibera di convocazione dovrà contenere il luogo, la data, l'ora, sia per la prima che per la seconda convocazione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

7.8. Circa la validità delle delibere assembleari si fa riferimento all'art. 21 del Codice Civile.

7.9. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà degli associati; in seconda convocazione, da tenersi a non meno di un giorno di distanza dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

7.10. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di un quarto degli iscritti.

7.11. Le maggioranze sono calcolate sulla base degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta; ogni aderente non potrà avere più di due deleghe.

7.12. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. Solo per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

7.13. Delle singole riunioni dell'Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale.

Articolo 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea.

Il numero dei consiglieri è stabilito di volta in volta all'atto della nomina.

8.2. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

8.3. Il Consiglio, al proprio interno, nomina un Presidente ed eventualmente un Vice-presidente, un Segretario e un Tesoriere, se non già nominati dall'assemblea.

8.4. Al Presidente, o in sua assenza al Vice presidente, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

8.5. Il Consiglio si riunisce:

- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario:

- quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti;

- in ogni caso, almeno una volta all'anno per la redazione dei bilanci.

8.6. Per la validità delle sue delibere è necessaria la presenza di più della metà dei membri e il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

8.7. Il Consiglio direttivo è investito dall'Assemblea dei poteri per decidere sulle iniziative e sulle metodologie  più adatte al conseguimento degli scopi dell'Associazione, nonché dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa.

8.8. Le riunioni del Consiglio direttivo dovranno constare di appositi verbali.

Articolo 9

IL PRESIDENTE

9.1. Il Presidente dell'Associazione è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

9.2. Il Vice-Presidente ove nominato, il Segretario e il Tesoriere sono anch'essi nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

9.3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.

9.4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, sarà sostituito dal Vice-Presidente, se eletto, o da un Segretario nominato ad interim. In caso di impedimento definitivo o dimissioni, verrà dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

9.5. Il Presidente ha la responsabilità:

- dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione in base alle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo;

- di rappresentarla di fronte a terzi o in giudizio;

- di convocare e presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci.

9.6. Il Presidente è assistito dal Segretario e dal Tesoriere.

Articolo 10

IL SEGRETARIO

10.1. Il Segretario:

- assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo;

- redige i verbali delle riunioni e delle Assemblee;

- cura la conservazione della documentazione dell'Associazione;

- assicura l'esecuzione delle delibere;

- provvede al funzionamento degli uffici.

10.2. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente e al Tesoriere, della documentazione relativa alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Articolo 11

IL TESORIERE E IL COLLEGIO DEI REVISORI

11.1. Il Tesoriere, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di curare la gestione economica dell'Associazione. A tal fine:

- assicura l'ordinaria contabilità;

- cura la tenuta dei libri contabili;

- redige il bilancio consuntivo;

- predispone il progetto di bilancio preventivo.

11.2. Il Collegio dei revisori non è un organo necessario e, pertanto, può essere nominato solo su specifica e diretta delibera, a maggioranza semplice, dell'Assemblea.

11.3. Il Collegio dei revisori, se istituito, è composto da tre soci e ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione che accompagni i bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei titoli di proprietà sociale.

11.4. I singoli revisori potranno, se necessario, procedere a verifiche e controlli in qualsiasi momento.

Articolo 12

ENTRATE E PATRIMONIO

12.1. Le entrate economiche dell'Associazione sono:

- le quote annuali dei soci e le iniziative di autofinanziamento;

- i contributi derivanti dalle attività svolte;

- le donazioni o offerte di sostenitori o benefattori;

- l'aiuto dei Servizi sociali, di famiglie o Enti;

- ogni altra entrata che concorra all'impegno sociale dell'Associazione e al suo incremento.

12.2. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

12.3. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati alle attività dell'esercizio successivo a quello in cui sono stati realizzati.

12.4. Tutte le cariche sono espressione di volontariato.

12.5. Il Consiglio direttivo può autorizzare il solo rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate e debitamente documentate.

12.6. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

12.7 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili, immobili, e mobili registrati, di proprietà dell'Associazione o che lo diventano, eventuali fondi di riserva, erogazioni, donazioni e lasciti, risorse derivanti dall'autofinanziamento.

 Articolo 13

BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno.

13.1. Il Consiglio Direttivo, tramite il Tesoriere, deve tempestivamente predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea alla chiusura dell'anno sociale.

13.2. La bozza di bilancio consuntivo, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, e il bilancio preventivo, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Articolo 14

SCIOGLIMENTO

14.1. Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, può essere deliberato solo dall'Assemblea che, contestualmente, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla destinazione del patrimonio sociale.

14.2. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, devolveranno il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Articolo 15

NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di Associazioni, in particolare quelle contenute nel libro I e in subordine nel libro V, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dalle leggi speciali in materia di organizzazioni no profit."

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